"CHIESI A DELL'UTRI SE FOSSE PREOCCUPATO PER IL PROCESSO?' MI RISPOSE: 'HO UN CERTO TIMORE E NON……
Estratto da www.ansa.it
Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minorenni non può prevalere sull'interesse degli stessi bambini che manifestano contrarietà a tale relazione e non possono essere costretti, da provvedimenti del giudice, a frequentare gli 'ascendenti' in base alla considerazione che non ne trarrebbero comunque "un pregiudizio".
Lo sottolinea la Cassazione che avverte: non ci può essere alcuna "imposizione 'manu militari' di una relazione sgradita e non voluta" soprattutto se si tratta di ragazzini capaci "di discernimento" o che abbiano compiuto 12 anni.
Ad avviso della Cassazione - che ha affrontato il caso di una famiglia con rapporti molto difficili tra i genitori di due bimbi e i nonni e lo zio paterni che si erano rivolti alla magistratura per vedere i nipotini - "il compito del giudice non è quello di individuare quale dei parenti debba imporsi sull'altro nella situazione di conflitto, ma di stabilire, rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse del minore, se i rapporti non armonici (o addirittura conflittuali) fra gli adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire".
[…] In primo grado il Tribunale di Milano aveva disposto gli incontri tra i nonni e lo zio paterni alla presenza di un educatore e aveva stabilito che i rapporti potessero procedere "in forma libera" quando la nonna "avesse provato di essersi fatta assistere da uno psichiatra dando continuità alle cure". La signora infatti era molto aggressiva verso i genitori dei piccoli, cosa che evidentemente veniva percepita dai nipotini.
[…] In conclusione, la Corte di appello invitava tutti gli adulti a seguire "un percorso allargato di terapia familiare" e incaricava i servizi sociali "a vigilare sulla situazione dei due bambini e a regolamentare i loro incontri con i nonni e lo zio paterni". Insomma dato che "non sussisteva un reale pregiudizio per i bambini nel passare del tempo con i nonni e lo zio", che erano stati descritti dai consulenti come "sinceramente legati ai nipoti", occorreva che fosse riconosciuto il diritto del clan paterno a mantenere i rapporti con i due bambini.
Ma la Cassazione non ha assolutamente condiviso questa modo di vedere le cose e ha sottolineato che non basta "l'insussistenza di un reale pregiudizio nel passare del tempo con nonni e zio" per imporre la frequentazione ma occorre semmai verificare se gli ascendenti sono in grado "di prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale e affettivo e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità".
In nessun modo si può ricorre alla "costrizione" dei nipoti ma si può provare a utilizzare "l'arsenale" di strumenti "soft di modulazione delle relazioni che sappiano creare spontaneità (e dunque significatività) di relazione con i minori piuttosto che imporre rapporti non desiderati". […]
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