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RESA DEI CONTI CORRENTI - CHI STACCA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA EX OGGI HA DIRITTO AD AVERE ACCESSO ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E PRENDERE VISIONE DEL MODELLO UNICO DEL CONIUGE, COMPRESE LE INFORMAZIONI SU CONTI CORRENTI, ENTRATE E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI

Valentina Raffa per “il Giornale”

 

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La fine del matrimonio non determina la fine di ogni condivisione con l'altro. Almeno fin quando, in caso di controversia per la quantificazione dell' assegno di mantenimento, ogni «segreto» finanziario dell'ex consorte non sia ben chiaro a chi deve materialmente mettere la mano in tasca per provvedere al suo mantenimento. La «pillola» in questa maniera sarà meno amara. Perché, visto che ponendo fine a una relazione sentimentale di mezzo ci va il portafoglio, specie in tempi di crisi come quelli attuali si sta più sereni se si presta molta attenzione.

 

Chi deve staccare l' assegno di mantenimento per la sua ex dolce metà e gli eventuali figli, infatti, ha diritto ad avere ampio accesso all' anagrafe tributaria e può prendere visione di ogni quadro del modello unico del coniuge, comprese tutte le informazioni relative a conti correnti, entrate e altri rapporti finanziari in modo da verificare se l' altro abbia o meno adeguati redditi propri.

 

Lo ha sancito la sentenza 29/2016 del Tar di Catania a cui si era rivolto un ex marito che, nel procedimento per la separazione giudiziale come scrive il Sole 24 ore - si era visto richiedere dall' ex moglie un assegno di mantenimento per sé e per la figlia.

 

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Il Tar ha accolto la richiesta dell' uomo contro il silenzio-rifiuto delle Entrate, a cui si era inizialmente rivolto, sull' istanza di accesso agli atti relativi alla documentazione fiscale dell' ex moglie, avendo l' autorizzazione a prendere visione di qualunque genere di rapporto finanziario per gli anni di imposta 2011-2013. Con questa sentenza, il Tar stabilisce dunque, in accoglimento della richiesta dell' ex marito, che è soltanto verificando a quanto ammontano realmente le risorse a disposizione della richiedente l' assegno di mantenimento che se ne potrà stabilire il giusto ammontare.

 

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Il Tar, dunque, dà ragione all' ex marito, che, con la sua istanza ha ritenuto di potere tutelare i propri interessi e di dimostrare nel giudizio di separazione le concrete disponibilità reddituali della sua ex e le risorse economiche a sua disposizione. Solo dimostrando questo, con atti concreti, l' ex coniuge può contrastare in maniera efficace il diritto della sua ex consorte all' assegno di mantenimento.

 

Già in passato il Tar Lazio, con sentenza 35.020 del 2 dicembre 2010 aveva sottolineato che i Cud non rientrano nei casi di esclusione dal diritto di accesso, stabilendo, nel caso che gli era stato sottoposto, che se c' è una separazione «l' ex moglie ha diritto ad accedere ai Cud dell' ex marito per potere prendere conoscenza di eventuali indennità percepite che non rientrano nella dichiarazione dei redditi». Dunque non può essere rigettata la richiesta di accesso ai documenti reddituali del coniuge per tutelare la privacy.

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L' ex marito, in quel caso, percepiva percentuali su lavori soggette a tassazione separata che potevano influire sull' assegno di mantenimento dei figli. Chi può mantenersi con le proprie forze deve provvedere all' altro al di là del sesso, anche se sono più numerosi i casi in cui è l' uomo a versare l' assegno. La sentenza 8.716 della Cassazione civile, sezione I, del 29 aprile del 2015, ad esempio, obbligò la moglie casalinga ma con a disposizione un patrimonio personale ammontante a circa 3 milioni, anche se priva di un reddito da lavoro, a farsi carico del mantenimento dei due figli. E la Suprema Corte di Cassazione ha confermato questa decisione.

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