Mauro Pizzin per www.ilsole24ore.com
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È contrario all’ordine pubblico, e quindi non registrabile dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) come marchio Ue, un segno che evoca la marijuana. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea con la sentenza (appellabile) nella causa T-683/18, pur riconoscendo che sotto una certa soglia di tetraidrocannabinolo (Thc) la canapa non è considerata sostanza stupefacente .
Gli elementi contestati
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La vicenda era nata in seguito al ricorso di un cittadino italiano che aveva presentato all’Euipo una domanda di registrazione di un marchio contenente sullo sfondo la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis, simbolo della marijuana, accompagnata dalle parole Cannabis Store Amsterdam, respinta perchè il segno è stato ritenuto contrario all'ordine pubblico.
Le valutazioni dei giudici
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Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha dichiarato che l'Euipo ha correttamente ritenuto che la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis costituisse il simbolo mediatico della marijuana e che la parola «amsterdam» facesse riferimento al fatto che nella città di Amsterdam sono presenti punti vendita di tale sostanza stupefacente derivata dalla cannabis, in ragione della tolleranza, a determinate condizioni, della sua commercializzazione nei Paesi Bassi.
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Peraltro, l'indicazione della parola «store», che solitamente significa «boutique» o «negozio», ha come effetto che il pubblico potrebbe aspettarsi che i prodotti e i servizi commercializzati con tale segno corrispondano a quelli offerti da un negozio di sostanze stupefacenti.
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Il concetto giuridico
Nel dispositivo della sentenza il Tribunale si è anche soffermato sul concetto di «ordine pubblico», osservando che, anche se, attualmente, la questione della legalizzazione della cannabis a fini terapeutici o anche ricreativi è oggetto di dibattito in numerosi Stati membri, allo stato attuale del diritto il suo consumo e il suo utilizzo oltre una certa soglia rimangono illegali nella maggior parte degli Stati membri.
In questi ultimi, quindi, la lotta alla diffusione della sostanza stupefacente derivata dalla cannabis risponde ad un obiettivo di sanità pubblica, volto a combatterne gli effetti nocivi. Il regime applicabile al consumo e all'utilizzo di detta sostanza rientra dunque nella nozione di «ordine pubblico».
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La percezione del pubblico
In questo contesto, tenuto conto di tale interesse fondamentale, secondo il Tribunale il fatto che il segno in questione sarà percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande menzionati nella domanda di marchio, nonché i relativi servizi, contengono sostanze stupefacenti, illegali in diversi Stati membri, è sufficiente per concludere che detto marchio è contrario all'ordine pubblico.
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