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    OCCHIO A NON DIVENTARE DEI REVENGE STRONZ! – BASTA INOLTRARE UNA FOTO PER DISTRUGGERE LA VITA DI UNA PERSONA E FINIRE NEI GUAI: LA DIFFERENZA TRA AVER COMPIUTO O MENO IL REATO NON DIPENDE TANTO DA QUANTE PERSONE HANNO RICEVUTO UNA FOTO (ANCHE SE PESA), MA SE SI È AUTORIZZATI O MENO A INVIARLA. NEL PRIMO CASO NON SI INCORRE IN ALCUNA RESPONSABILITÀ NEL SECONDO, IL QUADRO CAMBIA RADICALMENTE…


     
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    Giuseppe Scarpa per "Il Messaggero"

     

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    «Attenzione, non bisogna inoltrare le foto attraverso Whatsapp, Telegram o Signal, senza l'autorizzazione del soggetto che vi è ritratto». È categorico Eugenio Pini, avvocato che spesso in qualità di parte civile si ritrova a difendere a processo le vittime del revenge porn. È questo un nuovo reato, entrato da poco nel codice penale, figlio di una nuova epoca. Quella degli smartphone, dell'invio attraverso i programmi di messaggistica istantanea degli scatti di una persona, ad esempio, nuda o seminuda.

     

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    Immagini che poi rimbalzano da un cellulare ad un altro, diventano virali e finiscono con il distruggere la vita di chi, delle foto, ne è il protagonista inconsapevole. Anche se, come precisa Pini «è sufficiente inoltrare lo scatto anche ad un solo soggetto per poter essere accusati di revenge porn». La differenza tra aver compiuto o meno il reato non dipende tanto da quante persone hanno ricevuto il file (avrà comunque un peso) ma se si è autorizzati o meno a inviarlo. Nel primo caso non si incorre in alcuna responsabilità nel secondo il quadro cambia radicalmente.

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    I REATI Come sottolinea il penalista Pini, in questi ultimi anni vi è stato un aumento esponenziale di denunce per diffamazione e revenge porn compiuti per mezzo di «piattaforme di messaggistica istantanea. I casi in cui viene lesa e offesa l'altrui reputazione, la privacy e la dignità della persona si sono moltiplicati». Ebbene, precisa l'avvocato, per quanto concerne «la consumazione del reato di diffamazione attraverso il web questa è qualificabile come diffamazione aggravata e consiste in una qualsiasi immissione di contenuti di carattere offensivo che colpiscono l'immagine di una persona».

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    Il revenge porn, invece, introdotto con la recente legge n. 69 del 2019, è più specifico. Nato da poco proprio per contrastare questo nuovo fenomeno «consiste nella diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nonché nella indebita cessione ad altri senza il consenso delle persone ritratte». La soluzione a questo punto è semplice. Anche se spesso chi invia le foto, come spiega il legale, dopo averle ricevute pensa in qualche modo di non essere responsabile. Di fatto non è così. «È un interesse di tutti combattere una piaga sociale come il revenge porn e altri reati connessi all'utilizzo improprio di sistemi di messaggistica istantanea».

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    GLI ERRORI Per non commettere errori si deve considerare, in prima analisi, che Whatsapp, Telegram o Signal, ovvero il mezzo utilizzato, rendono rapida ed incontrollata la diffusione di qualsiasi contenuto». «Il secondo aspetto è la totale insensibilità affettiva e apatia intellettiva che accompagna l'uso del cellulare. Tutto diventa indefinito: viaggi, cibo, animali, meme, violenza, pornografia, pedopornografia, sport etc. Tutto è mischiato, appiattito e normale. Ma dobbiamo sempre considerare che dietro un video può esserci la sofferenza di un bambino, di un ragazzo o di un adulto. Dietro un filmato ci può essere bullismo, estorsioni, pedopornografia o violenza psicologica». Perciò - conclude Pini -occorre stare attenti. «Attenzione in ogni azione che compiamo, utilizzando il nostro smartphone». Giuseppe Scarpa

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