SCORDAMMOCI O’ PROCESS’ - UNA BELLA SORPRESA NEL NUOVO CODICE DI ONORABILITÀ PER MANAGER E SOCI DELLE ASSICURAZIONI, FIRMATO IN EXTREMIS DALL’EX MINISTRO PAOLO ROMANI: NESSUNA REVOCA DELLE CARICHE PER CHI HA PROCESSI INIZIATI PRIMA DEL 24 GENNAIO - SE GERONZI (CONDANNATO IN PRIMO GRADO) FOSSE ANCORA PRESIDENTE DELLE GENERALI, NON SAREBBE COSTRETTO A SOSPENDERSI - LO STESSO PER CALTAGIRONE, VICEPRESIDENTE DEL LEONE DI TRIESTE, E CARLO CIMBRI, ATTUALE AD DI UNIPOL (CONDANNATI IN PRIMO GRADO PER IL CASO UNIPOL-BNL)…

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Stefano Agnoli per "Corriere della Sera"

Il decreto sui requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di manager e soci di controllo delle compagnie assicurative era atteso da quasi sette anni, e la notizia è che ora è finalmente arrivato. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 gennaio come ultimo atto di Paolo Romani, predecessore di Corrado Passera al ministero dello Sviluppo, diventerà esecutivo il 24 gennaio.

Va detto subito che ciò che più colpisce, dopo una così lunga e complicata gestazione, non è solo la sua non retroattività, che viene confermata e che fa sì che chi oggi non sia in possesso di quei requisiti possa comunque concludere il suo mandato. A sorprendere è anche un'esplicita precisazione che fa svanire le residue preoccupazioni di chi - amministratore, direttore generale, sindaco o azionista che esercita notevole influenza su una compagnia assicurativa - abbia qualche procedimento in corso: la sospensione e la revoca dalla carica attualmente ricoperta potrà avvenire, nel caso, solo in relazione a procedimenti giudiziari avviati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Insomma, nessuna conseguenza se i «procedimenti» (dall'iscrizione della notizia di reato o dall'avvio di un processo? Il testo non lo specifica) sono iniziati prima del 24 gennaio. Il che si traduce in una sorta di colpo di spugna sul passato.

Materia delicata, come si capisce. Se Cesare Geronzi fosse ancora presidente delle Generali con il nuovo regolamento non sarebbe costretto a sospendersi malgrado la doppia condanna in primo grado per Cirio e Ciappazzi. Lo stesso per amministratori oggi regolarmente in carica come Francesco Gaetano Caltagirone, vicepresidente del Leone di Trieste (condanna in primo grado a Milano lo scorso ottobre e rinvio a giudizio due giorni fa a Roma per il caso Unipol-Bnl) e Carlo Cimbri, attuale amministratore delegato di Unipol (anche per lui condanna in primo grado a Milano per Unipol-Bnl).

Degli effetti ambigui del regolamento doveva comunque essere ben conscio anche l'ex ministro Romani, che nella più totale riservatezza ha firmato il decreto l'11 novembre scorso. All'ultimo minuto dell'ultimo tempo supplementare, visto che il premier Silvio Berlusconi si sarebbe recato il giorno successivo al Colle per rassegnare ufficialmente le sue dimissioni. Dopo l'ultimo sì della Corte dei Conti è arrivata lunedì scorso la pubblicazione in Gazzetta.

Il decreto (in dieci articoli) ha una lunga storia: previsto dal codice delle assicurazioni approvato nel 2005, la sua ratifica era ritenuta imminente nei primi mesi del 2010. La pratica, però, ritornò nei cassetti per le dimissioni a maggio di Claudio Scajola, titolare del dicastero. Come allora, tuttavia, il suo «cuore» sta nell'articolo 7 («Decadenza, sospensione ed eventuale revoca dalle cariche») che prevede che il «difetto» dei requisiti comporti la decadenza dall'ufficio. Una decisione che dovrà essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni. La sospensione, invece, potrà essere disposta in caso di condanne non definitive e misure relative a parecchi generi di reati: quelli contemplati dal codice civile nei capitoli relativi a scioglimento, liquidazione e fallimento dell'impresa; la legge antimafia; le norme che regolano i settori assicurativo, bancario, finanziario e dei valori e mercati mobiliari; i delitti contro l'economia pubblica e la pubblica amministrazione; l'applicazione di misure cautelari di tipo personale.

In questi casi il consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa dovrà obbligatoriamente iscrivere l'eventuale revoca dei soggetti sospesi nell'ordine del giorno della prima assemblea utile degli azionisti. Come si intuisce, è proprio agli organi amministrativi delle compagnie che viene lasciata ampia discrezionalità di valutazione e decisione. Da oggi al 24 gennaio cresceranno le speculazioni su possibili referenti «ad hoc» del regolamento Romani. Di certo si sa che rispetto alla «versione Scajola» è stato eliminato (articolo 6, requisiti di indipendenza) il riferimento all'impossibilità per amministratori e soci di controllo di intrecciare collegamenti di tipo partecipativo, finanziario o contrattuale con altri soggetti interessati, ammorbidendo così gli obblighi relativi ai legami di tipo personale. Situazioni, secondo alcuni, riconducibili alla galassia Ligresti.

 

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