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GUERRA DI TROJAN – CLAMOROSA SVOLTA DELLA CASSAZIONE: I FILE DI LOG DELLE INTERCETTAZIONI DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA DIFESA! LA CORTE HA ACCOLTO IL RICORSO DELL’AVVOCATO SALVATORE STAIANO. È UNA DECISIONE IMPORTANTISSIMA: FINORA LE PROCURE AVEVA NEGATO L’ACCESSO AI FILE DI LOG, UNA SORTA DI SCATOLA NERA CHE CONSERVA TUTTI I DATI DEI TROJAN – LA SENTENZA TOCCA MOLTI PROCESSI, SOPRATTUTTO PROCEDIMENTI ANTIMAFIA COME RINASCITA-SCOTT, PETROLMAFIE, MAESTRALE-CARTHAGO…
Mimmo Famularo per https://calabria7.news/
È una di quelle battaglie che, a prima vista, sembra tecnicismo per addetti ai lavori. Ma dietro quelle tre parole – file di log – potrebbe giocarsi il futuro di alcuni dei più importanti processi di mafia, ma non soltanto, in corso in Italia.
L’avvocato Salvatore Staiano, difensore di imputati “eccellenti” nei principali procedimenti penali, ha ottenuto sul punto una fondamentale vittoria in Cassazione che potrebbe segnare il futuro di tanti processi: i file di log inerenti alle intercettazioni operate tramite dispositivi informatici devono essere messi a disposizione della difesa.
Una sentenza, quella della terza sezione della Corte di Cassazione, che ha il sapore della rivoluzione. Perché quei log, spesso considerati “materiale tecnico”, raccontano la genesi e la vita del trojan: quando viene attivato, chi lo attiva, quando registra, quando si interrompe, dove passa, su quali server finisce la fonia.
Cosa sono i file di log e perché sono importanti
I file di log sono una sorta di diario informatico che registra ogni passaggio fatto dal software-spia. In termini semplici, sono la “scatola nera” dell’intercettazione telematica.
Ecco cosa contengono: data e ora di attivazione del trojan; chi ha attivato la registrazione, quando è stata sospesa o interrotta, su quali server privati o pubblici ha viaggiato il contenuto, quando e se la registrazione è stata riversata nel server della Procura.
Fino all’altro ieri, le Procure italiane hanno negato l’accesso a questi file, sostenendo che non fossero equiparabili alle fonie intercettate, di cui la difesa ha diritto pieno e diretto.
La motivazione iniziale delle Procure: “Non hai diritto”
La motivazione addotta da numerosi uffici requirenti era chiara, riportata testualmente in un recente provvedimento:
“Non sussiste alcun obbligo di legge che imponga la consegna di dati esterni alla traccia audio, quali i file di log, che tracciano esclusivamente eventi altri rispetto alla captazione audio, al pari di quanto stabilito per gli strumenti che ne consentono la fruizione, quale la tecnologia di ‘hackeraggio’ utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata”.
In sintesi: i file di log non sono equiparabili alla fonia, e quindi non vige alcun obbligo di consegna alla difesa.
La sentenza della Cassazione che cambia tutto
Su ricorso dell’avvocato Salvatore Staiano, però, è intervenuta la Corte di Cassazione, ribaltando il punto con una pronuncia destinata ad essere orientamento univoco.
Così si legge nella motivazione: “Tali devono intendersi, in caso di intercettazione tramite captatore informatico, oltre ai nastri registrati, anche i supporti informatici dei ‘file di log’ contenenti le indicazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto.”
“Dalla piena equiparazione tra file di log e nastri registrati, così riconosciuta dalle Sezioni Unite […] consegue l’applicabilità della giurisprudenza secondo cui, in tema di intercettazioni, la richiesta del difensore di accesso ai supporti comporta l’obbligo per il Pm di provvedere in tempo utile, garantendo il diritto di difesa”.
Un richiamo alla sentenza delle Sezioni Uniti civili del 2021 ma anche a un’altra della sesta sezione penale della Suprema corte del 2023.Una pronuncia dirompente, che smentisce le prassi consolidate in molte Procure e segna un punto fermo nella tutela del diritto di difesa.
Un diritto alla prova: trasparenza o inutilizzabilità
“Il file di log – ha sempre sostenuto l’avvocato Staiano, che tiene a precisare l’importanza delle stimolanti conversazioni sul punto con il collega avvocato Giuseppe Mussari – è il presupposto per verificare la regolarità dell’intercettazione. Se non ho questo supporto, come posso sapere se è il risultato intercettivo è fruibile secondo legge?”.
La sua è stata una battaglia dura, fatta di istanze spesso respinte, di “ceffoni”, come ha più volte detto, da parte di alcune Procure. Ma i giudici della Suprema corte hanno riconosciuto il diritto della difesa. E ora con la pronuncia favorevole della Cassazione, le cose cambiano.
Gli scenari: una valanga per i maxi-processi
La decisione non riguarda solo casi isolati. Tocca il cuore dei più grandi procedimenti antimafia, a partire, ad esempio, da Rinascita-Scott, Petrolmafie, Maestrale-Carthago, Imponimento tanto per restare nel distretto giudiziario di Catanzaro.
Il principio si estende ovviamente a tutti i processi in cui sono stati utilizzati trojan informatici per captare conversazioni segrete. Se ora si dimostra che i file di log non sono stati messi a disposizione, o che il trojan è stato utilizzato al di fuori delle regole, gli atti intercettivi potrebbero essere contestati o dichiarati inutilizzabili.
Una rivoluzione anche culturale
Il messaggio dell’avvocato Staiano è chiaro: non si mette in discussione la legittimità dell’indagine, ma si rivendica il diritto alla piena difesa. “Se la legge ha preveduto che l’intercettazione è valida solo se rispettati certi presupposti costitutivi, io devo poterlo verificare. E per farlo ho bisogno del file di log”.
Una battaglia che non è una sfiducia nella magistratura: “Altrimenti – ironizza l’avvocato – dovremmo dubitare anche del legislatore”.
Una cosa però è certa: quella che sembrava una questione per smanettoni da aula bunker si sta trasformando in un cambio di paradigma del processo penale. E la battaglia di Salvatore Staiano potrebbe diventare una pietra miliare nel diritto di difesa nell’era digitale.
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