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Nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 n. 12 è pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 che disciplina le procedure di notificazione a mezzo PEC dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
Verbali notificati a mezzo PEC. Con l’entrata in vigore dell’atteso decreto ministeriale la notifica dei verbali stradali deve essere effettuata prioritariamente con la posta elettronica certificata, senza spese particolari. E i verbali si considerano notificati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore del d.l. n. 69/2013 viene finalmente data attuazione alla specifica indicazione per cui «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al d.l. del 30 aprile 1992, n. 295, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi».
Le procedure di notifica. In buona sostanza arriva la notifica elettronica della violazione per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una PEC e per i privati interessati a questa opportunità. Nel frattempo però, anche il codice dell’amministrazione digitale è stato aggiornato con l’introduzione del domicilio digitale quindi il panorama normativo è ancora più completo.
Il decreto appena pubblicato stabilisce il contenuto minimo del messaggio da inoltrare via PEC e dei relativi allegati. Inoltre disciplina le procedure corrette di notifica, anche nel caso marginale in cui non sia possibile procedere in modalità digitale. La notifica dei verbali di violazione delle regole stradali a mezzo PEC può essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale o forniscano un indirizzo di PEC anche al momento del controllo stradale.
In ogni caso il comando prima di procedere con la notifica tradizionale dovrà ricercare negli elenchi pubblici per comunicazioni elettroniche l’indirizzo digitale dell’interessato, specifica il Viminale.
Il verbale spedito in modalità digitale dovrà contenere nell’oggetto la dizione chiara di «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» e dovrà contenere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con firma digitale.
Invio e ricezione della notifica. La notifica digitale si considera effettuata, per il comando di polizia, dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario «dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC». Se la notifica via PEC del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (per esempio per PEC scaduta) il comando procederà alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore.
Infine la stessa procedura ordinaria postale potrà essere utilizzata dagli organi di polizia stradale qualora la notifica digitale non risulterà possibile per qualsiasi altra causa (per esempio utente privato sprovvisto di domicilio digitale e posta elettronica certificata).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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