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STARE AL VOLANTE E’ UN PERICOLO COSTANTE - SE UN PEDONE È STATO IMPRUDENTE, NON HA RISPETTATO TUTTE LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE E VIENE TRAVOLTO, LA RESPONSABILITÀ, ANCHE PENALE, DELL'INCIDENTE RICADE INTERAMENTE SUL CONDUCENTE - LO STABILISCE UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - ECCO COSA E’ STATO DECISO...
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Un pedone attraversa la strada. Non cammina proprio sulle strisce. E' notte. L'illuminazione è scarsa. Viene travolto. Anche se è stato imprudente e non ha rispettato tutte le norme sulla circolazione, la responsabilità, anche penale, dell' incidente ricade interamente sul conducente. Lo stabilisce una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 34406, depositata dalla IV Sezione penale lo scorso 29 luglio.
Il dispositivo esamina proprio un caso di omicidio stradale con una dinamica simile a quella esposta. Sostanzialmente la sentenza sancisce che in caso di incidente chi guida è sempre colpevole, anche se investe un pedone che attraversa le strisce imprudentemente.
Il concorso di colpa del pedone subentra solo nel momento in cui l'automobilista non sia stato in grado di prevedere il comportamento di chi è appiedato o di effettuare le necessarie manovre di emergenza per evitare lo scontro.
La ratio dietro alla decisione degli Ermellini è da rintracciare nell' articolo 141 del Codice della Strada che afferma che «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che (...) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione».
La sentenza della Cassazione L' automobilista ha dunque l' obbligo di prevedere eventuali condotte imprudenti altrui e mettersi sempre nelle condizioni di evitare ogni pericolo. Al pedone, secondo il portale di informazione giuridica laleggepertutti.it, viene così riconosciuto un concorso di colpa solo quando la sua azione sia stata tanto fulminea o imprevedibile da non poter essere anticipata e minimamente sospettata.
Nel diffondere e nel commentare il pronunciamento, il quotidiano giuridico dirittoegiustizia.it invece sottolinea: «In tema di omicidio stradale, ciò che deve essere valutato nel caso concreto è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima e la possibilità di porre in essere le manovre di emergenza necessarie a evitare l' evento, qualora il pericolo temuto si concretizzi a causa del comportamento imprudente altrui o della violazione delle norme di circolazione da parte della vittima». Secondo dati Istat, delle 3.325 vittime di incidenti del 2018, 609 erano pedoni, oltre il 18 per cento.
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