tatuaggi guardia di finanza

NON ROMPERMI LA PELLE - IL TAR DEL LAZIO HA ACCOLTO UN RICORSO DI UN ASPIRANTE FINANZIERE RITENUTO NON IDONEO A CAUSA DELLA PRESENZA DI DUE TATUAGGI IN UNA ZONA DEL CORPO COPERTA DALL'UNIFORME - PER I GIUDICI L'ESCLUSIONE E' "IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA PRIMARIA, CHE SI LIMITA AD IMPORRE UN ASPETTO ESTERIORE DEL MILITARE DECOROSO DA CONSENTIRE IL CORRETTO USO DEI CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO PREVISTI"

guardia di finanza

(ANSA) - La presenza di tatuaggi "non visibili" sul corpo di un aspirante finanziere non possono essere causa di automatica esclusione dal concorso di ammissione. E' la tesi del Tar del Lazio i cui giudici hanno accolto un ricorso proposto da un aspirante al reclutamento con gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, ritenuto non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovra malleolare, e dunque coperta da uniforme.

 

Tatuaggi 2

I giudici hanno ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l'interpretazione del bando, fatta propria dall'Amministrazione, circa l'automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare. E' stato infatti affermato che una simile interpretazione si pone "in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti".

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La conseguenza è che l'ultima parte del bando "deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri stabiliti dalla legge" e non invece introduttiva " di nuovi criteri restrittivi" non previsti dal legislatore e " idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell'espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza".

 

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I giudici alla fine hanno richiamato un precedente, confermando "l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente".