Estratto da www.lastampa.it
LA CARD DI SILVIO BERLUSCONI SU INSTAGRAM DOPO L'ASSOLUZIONE AL PROCESSO RUBY TER
Una «omissione di garanzia», ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per «indizi» di corruzione presenti, all'epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha «irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale», in pratica spazzando via le accuse del Ruby ter.
Lo scrivono i giudici della settima penale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, hanno assolto Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati […]
«Se le imputate fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati, si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell'articolo 377 bis del codice penale» - delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - «ovviamente nei confronti del solo Berlusconi in relazione alle dichiaranti che avessero scelto il silenzio e dell'articolo 319 ter codice penale», ossia corruzione in atti giudiziari […]
BERLUSCONI RUBY BUNGA BUNGA
Ma quell'omissione di garanzia ha irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale strettamente connesse con il diritto processuale» […].
In parole semplici le olgettine dovevano essere sentite non come testimoni assistite e non averlo fatto ha «pregiudicato» l'andamento del procedimento che si e concluso senza condanne.
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