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C’È UNA SVOLTA NELLA CAUSA CHE VEDE LO STILISTA RICCARDO TISCI ACCUSATO DI STUPRO: SCOPPIA LA GUERRA TRA AVVOCATI SULLA TESTIMONIANZA DI MAHMOOD (NON INDAGATO) – AD ACCUSARE TISCI E’ PATRICK COOPER, IL QUALE SOSTIENE: "MAHMOOD MI HA PORTATO L'UNICO DRINK CHE HO BEVUTO, CREDO CI FOSSE QUALCHE TIPO DI DROGA DENTRO". DOPO AVER TRACANNATO IL COCKTAIL, COOPER HA SOSTENUTO DI AVERE AVUTO UN BLACKOUT FINO AL MATTINO SEGUENTE, QUANDO SI RISVEGLIÒ CONFUSO E COMPLETAMENTE NUDO, NEL LETTO DI TISCI - L’ACCUSA NON SI OPPONE ALL’IDEA DI INTERROGARE IL CANTANTE IN ITALIA E CHIEDE PIÙ TEMPO CONTESTANDO LA PRESUNTA FRETTA DELLA DIFESA, DEFINENDOLA “INFONDATA E AUTOIMPOSTA” – LA CROCIATA DEL CATTO-POKERISTA MARIO ADINOLFI CONTRO "IL MURO DI OMERTA'" DELLA STAMPA ITALIANA E LA FANTOMATICA “LOBBY GAIA" CHE...
Dall’account Facebook di Mario Adinolfi
Piccola storia ignobile che vi racconta come la cosca arcobaleno protegga sempre mediaticamente i suoi affiliati. Lo stilista gay di fama mondiale Riccardo Tisci, già direttore creativo di marchi di rilevanza planetaria come Givenchy e Burberry, è da anni sotto processo negli States con l’accusa di aver stuprato un ragazzo in una serata in cui era presente il noto cantante Mahmood.
I due, Tisci e Mahmood, erano molto amici tanto che da tempo lo stilista chiede al cantante di testimoniare per lui al processo, visto che lo stuprato afferma di aver perso il controllo dopo un drink offertogli dallo stesso Mahmood. Il sospetto è che la bevanda possa essere stata utilizzata per somministrare al ragazzo la “droga dello stupro”. Chiamato a testimoniare a New York, Mahmood ha finora sempre rifiutato di presentarsi, ora sarà obbligato.
Questa storia è presente sulla stampa statunitense e non solo da due anni, in Italia solo oggi è stato rotto il muro di omertà che la cosca lgbt dominante nei media garantisce sempre ai suoi affiliati. Ovviamente Mahmood non è accusato, è solo un testimone, ma è un testimone che si sottrae e se questa storia avesse riguardato, dico un nome a caso, Ultimo, beh da anni i giornalisti italiani ci avrebbero inzuppato il pane. La nota lobby invece sa come far applicare le regole dell’omertà.
MAHMOOD
Da ilfattoquotidiano.it - Estratti
Nelle scorse ore, il giornalista freelance Louis Pisano ha divulgato su X (ex Twitter) il “Documento 48” depositato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (caso n. 1:25-cv-04758-LAK). Le carte rivelano un duro scontro procedurale tra le parti riguardo alla convocazione di Mahmood come testimone.
(...)
In sostanza, l’accusa non si oppone all’idea di interrogare il cantante in Italia tramite la Convenzione dell’Aia, ma chiede al giudice di congelare l’emissione della lettera rogatoria a causa di presunte lacune nella documentazione fornita dalla difesa. In sintesi, ora la questione davanti al giudice non riguarda se Mahmood debba essere sentito, ma quando e con quali domande. Per la difesa Tisci la testimonianza del cantante è urgente e rilevante. Per Cooper lo è altrettanto, ma proprio per questo non può essere gestita in modo parziale: prima vanno prodotti i documenti, poi formulate le domande da sottoporre in Italia.
I nuovi documenti
Il nodo del contendere riguarda gli scambi di messaggi tra Tisci e Mahmood. A pagina 2 del Documento 48, i legali di Cooper lanciano un’accusa precisa: “Il Convenuto ha rivelato solo un singolo scambio di messaggi [avvenuto il 7 maggio 2026, ndr].
Le registrazioni vocali (chiaramente identificate nello scambio) non sono state incluse e non vi erano messaggi precedenti o successivi allo scambio”. L’avvocato Nazryan definisce “virtualmente impossibile che ciò che il Convenuto ha fornito sia l’intera estensione delle informazioni scopribili tra il Convenuto e il sig. Mahmoud”.
La premessa è esplicita già nella prima pagina dell’atto: “Plaintiff presents this short memorandum in partial opposition to Defendant’s motion for the Court to issue a Letter of Request directing the appropriate judicial authority in Italy to order and execute the oral examination of Alessandro Mahmoud”. Tradotto: Cooper presenta una breve memoria in opposizione parziale alla richiesta di Tisci affinché la Corte emetta una rogatoria diretta all’autorità giudiziaria italiana competente per ordinare ed eseguire l’esame orale di Alessandro Mahmoud. In altre parole, non vuole impedire che Mahmood venga sentito: vuole poter formulare le proprie domande dopo aver ricevuto prima i documenti e le risposte iniziali della discovery.
La tesi dell’accusa è che la difesa stia forzando i tempi per limitare le indagini. Cooper chiede pertanto alla Corte di attendere “fino a dopo il 10 luglio 2026, per emettere la Lettera di Richiesta”. L’obiettivo è chiaro: “L’Attore dovrebbe avere l’opportunità di ottenere risposte alle sue richieste di discovery iniziali prima di porre quella che sarà probabilmente la sua unica serie di domande al sig. Mahmoud”. Le domande proposte in questa fase “potrebbero essere l’unica opportunità per ottenere una testimonianza giurata dal sig. Mahmoud”, sottolineano i legali.
ARTICOLO DI MAHMOOD SUL SITO DI REPUBBLICA
Il team di Cooper contesta inoltre la presunta fretta della difesa, definendola “infondata e autoimposta”. “Il Convenuto avrebbe potuto divulgare tutte le comunicazioni tra il Convenuto e il sig. Mahmoud — proprio come l’Attore ha fatto volontariamente con i referti della polizia e medici mesi fa”. E aggiungono un dettaglio temporale: “Il Convenuto ha fornito un singolo scambio di messaggi per la prima volta il 7 maggio 2026“. Secondo la tabella di marcia del tribunale, il limite per le deposizioni fattuali è fissato al 30 settembre 2026, ma tale scadenza “non si applica alla deposizione all’estero del sig. Mahmoud, il che significa che le parti avranno più di 6,5 mesi per ottenere la deposizione”. Se il giudice accogliesse la richiesta di rinvio, l’attore subirebbe un “reale pregiudizio nella sua capacità di ‘interrogare’ il sig. Mahmoud senza questa discovery iniziale”.
ARTICOLO DI MAHMOOD SUL SITO DELLA STAMPA
Nella seconda pagina del documento, i legali di Cooper contestano direttamente l’urgenza invocata dalla difesa Tisci. Scrivono che la convinzione del convenuto secondo cui rinviare la mozione fino a dopo le produzioni iniziali comporterebbe “a substantial risk that the examination would not be scheduled until after the close of discovery” è “speculative”, cioè speculativa, e “does not provide any evidence of how long the process will take”.
Per Cooper, dunque, non ci sarebbe prova concreta che attendere circa un mese e mezzo comprometta davvero la possibilità di sentire Mahmood entro i tempi del procedimento. Non solo. L’atto aggiunge che “Voice recordings (clearly identified in the exchange) were not included and there were no messages before or after the exchange”. Le registrazioni vocali, chiaramente indicate nello scambio prodotto, non sarebbero state incluse; e non sarebbero stati forniti messaggi precedenti o successivi.
Il nodo da sciogliere
La conclusione dei legali di Cooper è altrettanto esplicita: sarebbe “virtualmente impossibile”, secondo loro, che quanto prodotto dal convenuto rappresenti l’intero materiale rilevante e ostensibile relativo alle comunicazioni tra Tisci e Mahmood. Per questo, scrivono ancora, almeno Cooper dovrebbe poter approfondire la questione prima che venga emessa la rogatoria.
Il motivo è chiarito nel rigo successivo: le comunicazioni tra Tisci e Mahmood, secondo Cooper, sarebbero “essenziali”. La parte attrice rivendica quindi il diritto di notificare richieste documentali e interrogatori “that must be answered under oath” — cioè a cui si deve rispondere sotto giuramento — prima di formulare le domande da sottoporre a Mahmood.
La memoria si chiude con una richiesta in tre punti. Cooper chiede che la Corte: conceda la mozione di Tisci “on consent”, cioè con il consenso della parte attrice; conceda a Cooper tempo fino al 10 luglio 2026, o comunque fino a una data ragionevole successiva al 30 giugno 2026, per presentare le domande da includere nella rogatoria; ed emetta la Letter of Request solo successivamente. L’atto è firmato da Uri Nazryan, dello studio Held & Hines, LLP, indicato come legale di Cooper, e notificato lo stesso giorno alla difesa di Tisci, rappresentata da Anthony B. Ullman dello studio Dentons US LLP.
mahmood
mahmood arriva alla scala prima della scala 2025
mahmood foto lapresse
mahmood
mahmood foto lapresse
riccardo tisci
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