GOVERNO MONTI-NAPOLITANO, L’ILLEGITTIMITÀ AL POTERE

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M.Antonietta Calabrò per il "Corriere della Sera"

La questione giuridicamente delicatissima, dal punto di vista costituzionale, non è quella dell'inedito mandato esplorativo «multiplo» ai dieci saggi. «Si tratta di una novità, ma rientra pur sempre nella potestà del capo dello Stato dare fondo a tutte le possibilità in un momento di stallo come questo», spiega Giovanni Guzzetta, ordinario di Diritto pubblico nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università romana di Tor Vergata.

Il problema vero è costituito dalla «sopravvivenza» o «riviviscenza» del governo Monti rispetto al nuovo Parlamento che è già insediato dal 15 marzo scorso.
Non c'è dubbio - questa in sintesi l'opinione di alcuni dei più importanti professori di Diritto costituzionale - che il governo Monti dimissionario, davanti a un Parlamento che non c'è più, «non possa adottare nessun provvedimento che sia politicamente vincolante, ma possa andare avanti solo per il disbrigo degli affari correnti».

Che significa, allora, governo «operativo»? Il governo Monti può legiferare nei casi di necessità ed urgenza, cioè promulgando decreti legge? E se sì, quali? Può emanare, ad esempio, un decreto legge nel caso di una calamità naturale? Su questo i giuristi sono tutti d'accordo. Ma se l'Europa ci chiedesse - per pura ipotesi di scuola - un prelievo forzoso sui conti correnti come è avvenuto a Cipro, il governo Monti avrebbe la legittimità per farlo oppure no? La risposta di molti è «no», perché, «è un governo che non è responsabile davanti alle Camere».

Ma per Cesare Mirabelli, ex presidente della Consulta, «il governo potrebbe adottare atti urgenti: il concetto è elastico. Davanti a tensioni dei mercati a motivo delle esigenze europee, ad esempio». Opinione condivisa da Lorenzo Cuocolo, quarantenne docente associato della Università Bocconi, che l'8 marzo aveva scritto su la voce.info che «il governo dimissionario può e deve utilizzare i propri poteri di fronte alle situazioni di urgenza» e ha fatto l'esempio della risalita dello spread.

Piero Alberto Capotosti, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, e presidente emerito dell'Alta Corte, mette invece in evidenza che nella scelta del capo dello Stato sono state sollevate «due questioni assolutamente nuove nel panorama costituzionale italiano». Secondo Capotosti, «la nomina dei saggi è pur sempre un inedito, ma essa può essere catalogata nella fattispecie di un mandato esplorativo sia pure collettivo». Viceversa - secondo Capotosti - «suscita molti interrogativi la riviviscenza del governo Monti».

«Essa - dichiara - è del tutto anomala, visto che l'attuale Parlamento non solo non gli ha conferito la fiducia, ma non gliela può neppure togliere». Un'altra questione, che interagisce direttamente con la «sopravvivenza» del governo Monti, riguarda i tempi. Solo il prossimo 15 maggio avremo un capo dello Stato nella pienezza dei poteri, cioè in grado di sciogliere il Parlamento, e quindi solo allora forse ci sarà la possibilità di avere un nuovo governo: «I tempi diventerebbero estremamente dilatati per quello Monti», conclude Capotosti, «che è un governo che non è responsabile davanti alle Camere».

Per Guzzetta, «il governo Monti è operativo in dottrina solo per il disbrigo degli affari correnti, il potere di agire in ragione d'urgenza è previsto anche ai governi dimissionari, ma questo solo in condizioni straordinarie, come le calamità naturali. È per questo che la priorità assoluta per il Paese è di avere un governo, è di favorire la nascita di un governo, lo stesso Parlamento non può legiferare senza la controfirma del presidente del Consiglio, checché ne dicano certi costituzionalisti improvvisati, mi riferisco a Becchi, giurista di riferimento dei grillini».

Anche per Niccolò Zanon, ordinario di Diritto costituzionale alla Statale di Milano, e componente del Csm, indicato dal centrodestra, «quello che più stride è il fantasma del governo dimissionario: può fare un decreto legge per un eventuale terremoto, ma niente di più. Può fare un decreto per pagare i debiti della pubblica amministrazione, ma non certamente imporre nuove tasse».

 

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