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UN’ALTRA RIFORMA SCRITTA CON I PIEDI DALL’ARMATA BRANCA-MELONI – SERGIO FOÀ, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ALL'UNIVERSITÀ DI TORINO, SMONTA PUNTO PER PUNTO LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI FIRMATA DA FOTI: “È ISPIRATA AL CRITERIO DELL’EFFICIENZA MA FAVORISCE, ALL’OPPOSTO, NUOVE FORME DI INEFFICIENZA. CONTIENE UN’AMPIA DELEGA AL GOVERNO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA CORTE, CHE IN DIVERSI PUNTI LASCIA UNO SPAZIO ECCESSIVO ALL’ESECUTIVO” – LA BORDATA A SABINO CASSESE: “NEI GIORNI SCORSI HA DIFESO LA RIFORMA VOLUTA DAL GOVERNO, CRITICANDO E SVILENDO IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE”

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Articolo di Sergio Foà* per “il Fatto quotidiano” - Estratti

*professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Torino

 

Sergio Foà

Nei giorni scorsi, il professor Sabino Cassese ha difeso la riforma della Corte dei Conti voluta dal governo, la cosiddetta “legge Foti”, criticando e svilendo il ruolo della magistratura contabile. La realtà si presta però a una lettura diversa. La riforma ha cinque ombre pesanti.

 

La prima peculiarità è “genetica” e attiene all’iter di approvazione: nasce infatti da un particolare dialogo tra la Corte costituzionale e il legislatore.

 

Carlo Nordio e Sabino Cassese ad Atreju - foto lapresse

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dello “scudo erariale”, che limitava la responsabilità degli amministratori pubblici al solo dolo per le condotte commissive, ha suggerito al Parlamento il contenuto della nuova disciplina, con un monito che in larga parte coincideva con il contenuto della legge Foti, in fase di approvazione parlamentare.

 

La seconda ombra è “finalistica”: l’intero impianto ruota attorno al superamento della “paura della firma” del funzionario pubblico: se si alleggerisce la sua responsabilità, ne beneficia l’amministrazione e, quindi, la collettività.

 

CORTE DEI CONTI

Si introducono così dei tetti alla somma che può essere recuperata dal funzionario colpevole (il 30% del danno, nel massimo di due annualità stipendiali), automatici e non modulabili, trattando allo stesso modo situazioni anche molto differenti.

 

Ma soprattutto: garantisce davvero il buon andamento amministrativo far gravare sulla collettività il 70% del danno causato dal funzionario? Non vi è prova, in termini quantitativi, che questa soluzione favorisca i cittadini.

 

Il tentativo di rimediare, mediante la stipulazione obbligatoria di polizze assicurative per i funzionari è già stato differito al 2027, per gli evidenti problemi applicativi.

 

giorgia meloni tommaso foti - foto lapresse

La terza ombra è “istituzionale”: la riforma unisce profili di diritto sostanziale (sulla responsabilità e sulle esimenti) e profili di diritto processuale, che interessano la giustizia contabile e anche l’organizzazione della Corte dei conti.

 

L’idea di fondo sarebbe riportare la Cdc al ruolo che essa svolgeva originariamente e cioè non di “severo organo requirente e giudicante” su un’attività svolta, affidandole piuttosto un ruolo di assistenza e guida preventiva dell’azione amministrativa.

 

La riforma, però, non è coerente in termini di effettività. Prevede una nuova attività consultiva della Corte e incentiva l’esercizio del controllo preventivo di legittimità su atti dello Stato e degli enti territoriali. Entrambe le funzioni servono a escludere la colpa grave del funzionario che conformi la successiva attività all’atto della Corte dei conti.

 

sergio mattarella inaugurazione anno giudiziario corte dei conti

Sull’attività consultiva la norma è scritta male e dimentica che la Cdc, anche in tale veste, è sempre un giudice: non è chiaro quando i pareri possano riguardare casi concreti, e prevede l’istituto del silenzio-assenso, equiparando in modo inammissibile la Corte a una pubblica amministrazione.

 

L’Amministrazione, insomma, potrebbe compiere atti causativi di danno erariale solo perché la Cdc non è riuscita a rendere il parere in 30 giorni. [...] 

 

La quarta ombra è “logica”: tutta la riforma è ispirata al criterio dell’efficienza ma favorisce, all’opposto, nuove forme di inefficienza. È introdotta una “esimente politica presunta” per i politici che decidano in base a pareri tecnici. Ciò incentiverà i funzionari, a loro volta, ad avvalersi della funzione consultiva della Corte, allungando i tempi.

 

CHIAGNI E FOTI - MEME BY EMILIANO CARLI

L’effetto potrebbe essere quindi: il politico che non risponde, il funzionario che tende a proteggersi chiedendo pareri, il cui rilascio avrà tempi diversi a seconda che essi vertano su questioni generali e astratte oppure su casi concreti.

 

Quanto ai controlli preventivi di legittimità, rimane il problema se l’esimente da responsabilità riguardi anche gli atti presupposti dello stesso procedimento o quelli connessi, come accaduto sul progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che ha riguardato anche gli atti antecedenti al procedimento.

 

Sergio Foà

La quinta ombra è “delegata”: la riforma contiene un’ampia delega al governo sulla riorganizzazione della Corte, che in diversi punti lascia uno spazio eccessivo al governo, in violazione della Costituzione, perché non prevede nemmeno i principi e i criteri direttivi per i decreti delegati.

 

[...]

 

La Procura generale, poi, riceve un nuovo potere di “indirizzo e coordinamento” verso le Procure territoriali che nasconde un pericoloso e incostituzionale potere gerarchico, consentendo al Procuratore generale casi di avocazione dei fascicoli, di affiancamento e di doppia firma degli atti processuali, minacciando l’autonomia e l’indipendenza delle procure.

alfredo mantovano voto al senato sulla riforma della corte dei conti foto lapresse 4