DAGOREPORT - ED ORA, CHE È STATO “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”, CHE SUCCEDE? SALVINI…
Grazia Longo per “La Stampa”
Digitalizzazione del processo, maggiore sicurezza di riscuotere le pene pecuniarie, più misure alternative al carcere, riti alternativi per tagliare i tempi dei procedimenti e incremento della giustizia riparativa. Eccole le novità principali del decreto attuativo della legge 134/2021 sulla riforma della giustizia penale approvato ieri all'unanimità dal Consiglio dei ministri. I 99 articoli in cui si declina la riforma Cartabia, che intervengono sia sul codice penale sia su quello di procedura, saranno ora al vaglio delle commissioni competenti entro 60 giorni.
Un importante passo avanti per la giustizia italiana perché grazie alla riforma si ridurrà del 25% la durata media del processo penale nei tre gradi giudizio. Il primo capitolo era stato licenziato lo scorso 28 luglio per la riforma civile: la data finale per l'approvazione definitiva dei decreti attuativi è il 19 ottobre per il penale e il 26 novembre per il civile.
Scadenze che vanno rispettate per poter ottenere i 21 miliardi della seconda rata dei fondi Pnrr.
D'ora in poi nel processo penale la digitalizzazione degli atti diventa regola e non più eccezione. Dal deposito degli atti alle notifiche alla partecipazione a distanza per alcune fasi del procedimento: nel provvedimento c'è una spinta importante sulla digitalizzazione e sul processo telematico. Le modifiche hanno l'obiettivo di ridurre i tempi delle indagini. Viene introdotto un meccanismo di discovery degli atti, che scatta alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo.
Decisivi gli interventi volti a rendere effettive le pene pecuniarie, oggi riscosse per meno dell'1%, lo 0,046% per l'esattezza (poco più di 1 milione di euro) mentre il non riscosso è di oltre due miliardi di euro.
Ma grazie alla riforma voluta dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia se il condannato non paga, la pena pecuniaria si converte in misure limitative della libertà, come la semilibertà, o lavori di pubblica utilità. Vi sono poi incentivi alla definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi (estensione dell'area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), e una riforma organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il cui limite è esteso fino a quattro anni.
Nessun automatismo, l'applicazione è rimessa alla valutazione del giudice, caso per caso. Sono esclusi dall'applicazione della «particolare tenuità del fatto» la violenza sulle donne e i reati contro la Pubblica amministrazione. Importante anche l'aspetto della giustizia riparativa. Si fornisce una cornice giuridica a un istituto già utilizzato.
MARTA CARTABIA MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO
Viene così definito ogni programma che consente alla vittima e all'autore, in modo consensuale e volontario, di arrivare alla risoluzione delle questioni, con l'aiuto di un mediatore. L'obiettivo è agevolare la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentivare la remissione della querela e ridurre i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali. A livello di Nazioni Unite si inizia a parlare di giustizia riparativa alla metà degli anni 80, quando emerge la necessità di porre maggiore attenzione alle vittime nel processo penale.
marta cartabia giorgia meloni atrejumarta cartabia atreju marta cartabia atreju Marta Cartabia
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