MARINA B. ATTACCA, DE BENEDETTI RISPONDE - PER IL GRUPPO CIR, “L’ESPOSTO PRESENTATO DA FININVEST IN CASSAZIONE APPARE INTIMIDATORIO, CONTRO I GIUDICI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE SGRADITA, E FORSE è UN IMPLICITO MONITO AI GIUDICI DAI QUALI TEME, IN FUTURO, ALTRA DECISIONE SGRADITA” - OLTRE ALL’ULTIMO GRADO DEL LODO MONDADORI, SI AGGIUNGE UN’ULTERIORE PROCEDIMENTO CHE ACCUSA I MAGISTRATI CHE HANNO RISARCITO CIR DI AVER "TAGLIATO" UNA SENTENZA…

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1 - LODO MONDADORI, ESPOSTO FININVEST, PER CIR "INTIMIDATORIO"

Reuters - Fininvest ha presentato oggi un esposto al ministro della Giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione perché il tribunale di Milano, che ha condannato in appello il gruppo a risarcire a Cir 564 milioni per la vicenda del Lodo Mondadori, avrebbe riportato nella sentenza una pronuncia della Cassazione con "sconcertanti omissioni".

Per Cir, che in una nota dei suoi legali contesta nel merito le osservazioni della holding presieduta da Marina Berlusconi, si tratta di una iniziativa pretestuosa e infondata che "rischia di apparire intimidatoria".

La presentazione del ricorso da parte di Fininvest per il terzo grado di giudizio è attesa entro circa un mese. Un eventuale ribaltamento della sentenza d'appello potrebbe arrivare in questa sede, mentre l'esposto non fa parte del percorso processuale della vicenda.

PER FININVEST IN SENTENZA TRAVISATA PRONUNCIA CASSAZIONE
Fininvest spiega in una nota che "l'esposto evidenzia come, nella sentenza d'appello, una pronuncia della Cassazione determinante ai fini del verdetto venga riportata con il 'taglio' di un passaggio decisivo e la mancata citazione di altri passaggi, altrettanto decisivi". "Il risultato è che si fa dire alla Cassazione l'esatto contrario di quanto invece la Cassazione stessa chiaramente afferma nella sua sentenza".

L'esposto è indipendente dal ricorso per Cassazione, "che seguirà la sua strada", dice ancora la nota. In sostanza Fininvest contesta che la Corte d'appello di Milano abbia proceduto a una nuova valutazione di merito della sentenza del 1991 - frutto di corruzione secondo una sentenza passata in giudicato - con cui la Mondadori fu assegnata alla Fininvest e non a Cir, senza che questa fosse in precedenza oggetto di revocazione.

"Sarà la Cassazione a decidere" sulla correttezza della procedura, dice Fininvest nel suo esposto, che invece è finalizzato a evidenziare come, a suo parere, i giudici abbiano citato a supporto del loro operato una pronuncia della Cassazione che in realtà pretendeva, in un passaggio non citato, l'utilizzo della revocazione.

PER CIR ESPOSTO ADOMBRA DOLO GIUDICI, ATTO INTIMIDATORIO
Secondo Cir l'esposto è in primo luogo "infondato nel merito poiché si basa su una lettura fuorviante e lacunosa della sentenza di Cassazione". In secondo luogo, accusa implicitamente di comportamento illecito i giudici che avrebbero omesso parti "determinanti" della sentenza. "E siccome i destinatari dell'esposto sono le autorità competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, sorge il sospetto che proprio questo l'esposto voglia adombrare. In questo senso, l'esposto rischia di apparire intimidatorio".

Secondo Cir, "Fininvest lancia un improprio atto d'accusa contro i giudici che hanno preso la decisione sgradita, e forse un implicito monito ai giudici dai quali teme, in futuro, altra decisione sgradita".

 

2 - COMUNICATO STAMPA CIR INTEGRALE E CON LE SENTENZE "INCRIMINATE"
CIR e i propri legali, Prof. Vincenzo Roppo ed Elisabetta Rubini, ritengono che l'esposto presentato da Fininvest sia un tentativo pretestuoso e infondato di recuperare una situazione processuale fortemente compromessa.

L'esposto, in primo luogo, è infondato nel merito poiché si basa su una lettura fuorviante e lacunosa della sentenza di Cassazione penale n. 35325/2007. Viene infatti nascosto che questa sentenza richiama la precedente Cassazione penale n. 33435/2006, la quale tratta in modo più approfondito la questione chiave sollevata da Fininvest, e cioè se per esercitare l'azione di risarcimento contro Fininvest CIR avrebbe dovuto prima agire per la revocazione della sentenza Metta. Fininvest sostiene che avrebbe dovuto, e non avendolo fatto avrebbe perso la sua azione risarcitoria.

Ebbene, Cassazione penale n. 33435/2006 dice esattamente il contrario: "l'accertamento, in sede penale, dell'uso abnorme del processo, inquinato dall'intesa corruttiva... costituisce titolo della domanda risarcitoria"; "La domanda e la conseguente pronuncia risarcitoria... non possono essere condizionate alla eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione e al suo esito. L'autonomia e l'eterogeneità delle due azioni, la cui operatività e i cui effetti sono relegati su piani e ambiti diversi, escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore, con l'unico limite di non consentire la duplicazione di esiti coincidenti sul piano risarcitorio" (pagg. 182-183).

Ovvero: la Cassazione (non citata nell'esposto Fininvest) chiaramente contrasta la tesi sostenuta nell'esposto stesso. L'esposto ha poi un oggetto del tutto inconsistente quando ritiene di segnalare come anomalo e riprovevole (il comunicato stampa dice "gravissimo") un fatto che invece è assolutamente abituale nella prassi di stesura delle sentenze, e cioè la citazione di precedenti limitata ai passi che il giudice ritiene pertinenti, con stralcio dei passi ritenuti non pertinenti.

Salvo si adombri che lo stralcio sia stato fatto dolosamente, da un giudice consapevole che i passi stralciati sono pertinenti, e animato dalla volontà di nasconderli proprio perché li sa contrari alla tesi prescelta: quindi da un giudice che in questo modo, sia pure obliquamente, si sta accusando di un illecito. E siccome i destinatari dell'esposto sono le Autorità competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, sorge il sospetto che proprio questo l'esposto voglia adombrare. In questo senso, l'esposto rischia di apparire intimidatorio.

Anziché affidare al giudizio della Corte di Cassazione, secondo la normale e corretta fisiologia processuale, quelle che ritiene le proprie buone ragioni contro la sentenza della Corte di Appello di Milano, Fininvest lancia un improprio atto d'accusa contro i giudici che hanno preso la decisione sgradita, e forse un implicito monito ai giudici dai quali teme, in futuro, altra decisione sgradita.

 

 

 

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