DAGOREPORT – AVVISATE IL GOVERNO MELONI: I GRANDI FONDI INTERNAZIONALI SONO SULLA SOGLIA PER USCIRE…
1 - IL "MATRIMONIO" DI PAOLA TURCI
Lettera di Manuela Lazzerotti, pubblicata da “la Repubblica”
Qualche settimana fa il vostro giornale ha presentato quello di Alberto Matano col suo compagno come un "matrimonio", aggiungendovi a corollario dei pittoreschi ricordi di Imma Battaglia e del suo "matrimonio'" con Eva Grimaldi. Come non bastasse, sulla Repubblica di ieri leggo che anche Francesca Pascale e Paola Turci "si sposano" ...
Fermo restando che auguro loro tutta la felicità del mondo, mi spaventa questa amnesia collettiva; suggestive location, look patinati e personaggi del jet set non possono nascondere la triste realtà dei fatti: in Italia il matrimonio gay non esiste, e dobbiamo accontentarci delle briciole munificamente gettateci dal Parlamento, in buona sostanza una unione civile ben diversa per diritti e tutele dal matrimonio.
Faccio parte, con la mia compagna, della sparuta pattuglia di persone che ha deciso di sposarsi all'estero per sottolineare il vuoto legislativo italiano: siamo sì sposate in Portogallo, ma il nostro matrimonio è valido solo lì, qui è carta straccia. Per cui, quando leggo rutilanti titoloni su matrimoni gay tra Vip , mi sembra di vedere i vestiti nuovi dell'imperatore di andersiana memoria: vestiti meravigliosi e luccicanti ma...inesistenti, che coprono imbarazzanti nudità.
2 - LE UNIONI CIVILI IN ITALIA
Estratto da https://www.esquire.com
Cosa dice la Legge Cirinnà: il contenuto
Arriviamo a giugno 2014 quando, con la XVII legislatura, viene depositata una prima proposta di legge sulle unioni civili da parte dell'onorevole Monica Cirinnà (Pd), nominata relatrice. Il Governo Renzi, a questo punto, interviene con forza nel dibattito e decide di accelerare i tempi cercando l'accordo politico all'interno della maggioranza. Pertanto il 23 febbraio 2016 viene presentato un maxi emendamento che raccoglie, quasi integralmente, il disegno di legge Cirinnà per l'istituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Il nuovo testo prevede, dunque, diritti e doveri sostanzialmente identici a quelli previsti per il matrimonio, ad eccezione della cosiddetta stepchild adoption: sulla possibilità di adottare il figlio naturale del partner, infatti, viene posto un veto da parte dell'ala cattolica e conservatrice della maggioranza, cruciale dopo il voltafaccia del Movimento 5 Stelle. Il testo modificato viene quindi approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 25 febbraio 2016 e il disegno di legge passa all'esame della Camera il 9 maggio dello stesso anno. Infine, la legge sulle unioni civili viene approvata in via definitiva l'11 maggio 2016.
Diritti e doveri reciproci
La Legge Cirinnà stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, scegliendo se vogliono di assumere un cognome comune per la durata stessa dell'unione. L'atto di costituzione di quest'ultima viene registrato nell'archivio dello stato civile del Comune e porta con sé diritti e doveri specifici, come l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, e alla coabitazione.
Inoltre entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, sono tenute a contribuire ai bisogni comuni e a concordare l'indirizzo della vita familiare. Infine, se le parti non optano per la separazione dei beni, il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è quello della comunione dei beni.
I decreti attuativi della legge 76/2016 sono stati approvati dal Governo Renzi nel novembre 2016 e, dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio di Camera e Senato, sono stati confermati in via definitiva da parte del Governo Gentiloni.
Nei tempi successivi all'approvazione della legge sono stati raccolti numeri significativi, che parlano da sé: come testimoniato dalla stessa Monica Cirinnà, infatti, a soli due anni dall'entrata in vigore della 76/2016 sono state celebrate ben 1.514 unioni civili in Lombardia, di cui 799 solo a Milano. Al secondo posto troviamo il Lazio, con 915 unioni, di cui 845 a Roma.
3 - DIFFERENZE TRA MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO
Da https://www.comune.pula.ca.it/
1) differenze terminologiche
L'articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio come un ''ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare''.
L'Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso,
La convivenza di fatto viene posta in essere da una coppia formata da ''due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita o adozione, da matrimonio o da un'unione civile''.
2) il sesso
Il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso,
l'unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso,
la convivenza può essere istituita sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali.
3) il rito
A differenza di quanto previsto per il matrimonio, per l'unione civile non sono contemplate le pubblicazioni, quindi non possono neanche esserci le opposizioni previste per il matrimonio. L'unione si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni. Se per il matrimonio devono essere ''recitate'' delle formule particolari, i coniugi uniti civilmente non ne avranno bisogno.
L'ufficiale di Stato Civile si occuperà di compilare un certificato all'interno del quale verranno inseriti dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), residenza e regime patrimoniale. Da sottolineare che mentre per il matrimonio i cittadini minorenni hanno la possibilità di richiedere a un giudice il ''permesso'' di sposarsi, questa opzione non è contemplata per l'unione civile, valida solo per i maggiorenni.
Le coppie che invece vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza devono presentare apposita richiesta di iscrizione all'anagrafe. Uno dei due partner deve inoltre trasmettere il modello di dichiarazione di residenza (sottoscritto anche dall'altro/a), specificando che si tratta di una convivenza per vincoli.
4) il patrimonio
Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente. Per entrambi si prevede l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione.
I conviventi invece, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato o da un notaio all'interno del quale indicare le proprie decisioni sulla materia. Il professionista avrà dieci giorni di tempo dalla stipula del documento per procedere all'iscrizione dello stesso all'anagrafe di residenza dei conviventi. In questo caso non è previsto il diritto di successione.
5) fisco e previdenza
Coppie sposate e unite civilmente potranno godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale. A livello esemplificativo: detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, assegno di mantenimento in seguito a divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.
beppe sala celebra le prime unioni civili gay a milano 1
Rispetto al matrimonio però, per le unioni civili c'è una differenza importante: dato che per queste ultime non è prevista la possibilità di adozione, i coniugi non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari.
Per quanto riguarda i conviventi, non è previsto alcun legame previdenziale. La legge prevede però che un convivente che presti la propria opera (non lavoro subordinato né legame di società) all'interno dell'impresa del partner abbia diritto di partecipazione agli utili. In caso di rottura della convivenza è previsto il diritto all'assegno di mantenimento per un numero determinato di anni che sara detraibile dal partner che lo eroga.
Coppie sposate, unite civilmente e conviventi godono dello stesso trattamento per le graduatorie relative all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
6) il cognome
Nelle coppie unite in matrimonio, la moglie mantiene il proprio cognome da nubile, anche se è possibile aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura ''coniugata con''. Per quanto riguarda le unioni civili invece, i partner dovranno presentare una dichiarazione attraverso la quale comunicano la decisione di assumere un cognome comune. Si potrà scegliere liberamente quale utilizzare tra i due. I conviventi mantengono ognuno il proprio cognome.
7) i figli
La tra matrimonio e unione civile risiede nella mancata possibilità per chi è legato tramite il secondo istituto di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita . A differenza di quanto accade per il matrimonio in cui i bambini nati vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante l'unione civile saranno figli del solo genitore biologico.
paola concia e vladimir luxuria
Per quanto riguarda la convivenza, la legge non prevede per una coppia convivente la possibilità dell'adozione, a meno che la convivenza duri da tre anni e vi sia l'impegno al matrimonio. I conviventi hanno però diritto alla stepchild adoption.
8) obbligo di fedeltà
Per le Unioni Civili non è contemplato l'obbligo di fedeltà previsto per il matrimonio.
9) divorzio e separazione
I coniugi uniti civilmente, a differenza delle coppie sposate, non dovranno rispettare il periodo di separazione, ma potranno aver accesso direttamente al divorzio. In questo frangente, anche nel caso in cui la volontà dei due coniugi sia disgiunta (vale a dire che solo uno dei due voglia divorziare), basterà ricorrere all'ufficiale di Stato Civile e non al Giudice, firmando una comunicazione ufficiale nella quale si dichiarerà la volontà di sciogliere l'unione. Trascorsi tre mesi dalla presentazione sarà possibile iniziare la procedura di divorzio che potra essere richiesto tramite via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita o mediante un accordo sottoscritto dalle parti davanti all'ufficiale di Stato Civile. Il partner più debole avrà diritto agli alimenti e all'assegnazione della casa.
In caso di divorzio esiste un'ulteriore differenza: i coniugi uniti da unione civile non potranno chiedere lo scioglimento per la mancata consumazione del rapporto.
Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia non dovrà affrontare alcuna procedura. Chi però ha sottoscritto il contratto di convivenza per disciplinare la propria situazione patrimoniale dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.
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