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DAGONOTA
Fermi tutti! si possono licenziare anche i giornalisti se infedeli! La Rai di Gubitosi (Affari legali Lo Giudice) vince in Cassazione! All'epoca dei fatti, Gubitosi non solo licenziò il giornalista della redazione regionale della Sicilia Di Natale ma nominò il direttore della sede regionale Vincenzo Morgante (contro il quale Di Natale aveva presentato denunce di ogni tipo) Direttore della TgR.
IL CRONISTA OSPITE DELLA TV CONCORRENTE VIOLA L' ESCLUSIVA
Giuseppe Bulgarini d’Elci per il Sole 24 Ore
Viola l' obbligo di esclusiva connesso al rapporto di lavoro subordinato il giornalista che abbia partecipato ad alcune trasmissioni di contenuto politico e di attualità di un' emittente tv concorrente, concretizzandosi esercizio di un' attività lesiva degli interessi aziendali.
La Cassazione ha confermato questa conclusione con la sentenza n. 23348 depositata ieri, sul presupposto che il contratto di lavoro giornalistico prevede l' obbligo di esclusiva del giornalista assunto a tempo pieno, il quale deve essere espressamente autorizzato dal direttore per svolgere incarichi esterni al perimetro aziendale e non può svolgere attività che siano, comunque, in contrasto con gli interessi del gruppo.
Precisa la Cassazione che la partecipazione a tre differenti trasmissioni di un' emittente concorrente, concretizzatesi in una attività professionale di commento di notizie di attualità, ivi compresi i risultati di una consultazione elettorale, integra gli estremi dell' esercizio diretto di attività giornalistica in contrasto con gli interessi aziendali.
Il caso esaminato dalla Corte, che si è attenuta alle conclusioni della Corte d' Appello di Roma, era relativo al licenziamento disciplinare intimato a un giornalista Rai per avere partecipato ad alcune trasmissioni di una tv regionale in concomitanza, in un caso, con un giorno di malattia, e in un altro caso nell' orario nel quale era di turno in redazione.
A rendere più grave il quadro nei confronti del giornalista soccorreva il rilievo per cui in occasione di altri eventi il professionista aveva previamente richiesto l' autorizzazione, derivandone, ad avviso del datore di lavoro, la consapevolezza del giornalista circa la violazione della normativa contrattuale sull' obbligo di esclusiva.
Sia in primo che in secondo grado il licenziamento era stato ritenuto giustificato sul piano oggettivo e soggettivo, essendo stata giudicata la partecipazione del giornalista alle trasmissioni della tv concorrente in palese contrasto con i limiti posti dalla disciplina collettiva in tema di esclusiva.
Era stata, invece, rigettata, la tesi del giornalista secondo cui il suo intervento nell' emittente regionale non costituivano esercizio diretto di attività giornalistica, ma semplice manifestazione di opinioni nel contesto di una partecipazione estemporanea ad eventi televisivi.
La Cassazione ha ripercorso le argomentazioni rese dalla Corte d' Appello e confermato la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento sulla scorta dei parametri indicati dalla contrattazione collettiva di settore.
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