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AVVISATE LA RUSSA! PER IL SALUTO ROMANO VA CONTESTATA LA LEGGE SCELBA SULL'APOLOGIA DEL FASCISMO – PER I GIUDICI IL SALUTO ROMANO INTEGRA IL CONCRETO PERICOLO DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA – E’ STATO DISPOSTO UN PROCESSO DI APPELLO BIS PER 8 MILITANTI DI ESTREMA DESTRA CHE AVEVANO COMPIUTO IL SALUTO NEL CORSO DI UNA COMMEMORAZIONE PER SERGIO RAMELLI A MILANO NEL 2016 – ‘GNAZIO AVEVA CHIESTO ALLA CASSAZIONE DI ESPRIMERSI SUL SALUTO ROMANO…
(ANSA) Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. E' la decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016.
Nelle informazioni provvisorie la Suprema Corte afferma che "la 'chiamata del presente' o 'saluto romano' è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista"
I giudici, inoltre, ritengono che "a determinate condizioni può configurarsi" anche la violazione della legge Mancino' che vieta "manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge".
Cosa prevede l'articolo 5 della legge Scelba
(ANSA) "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni". E' quanto prevede l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, citato dalla Cassazione in relazione al saluto romano.
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